Art. 8.
(Ulteriori disposizioni a salvaguardia
dell'ambiente).

      1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale per ogni singola opera, la realizzazione di piattaforme off-shore per la rigassificazione nell'area individuata all'articolo 7, comma 1, lettera a), è sottoposta a preventiva verifica da parte del Comitato, ai fini di una valutazione ambientale strategica. A tal fine il Comitato applica i princìpi contenuti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, e si avvale di tecnici ed esperti in materia nominati dagli enti che lo compongono.
      2. Ove sussistano gravi rischi di pregiudizio ad una situazione di particolare valore ambientale, i permessi già rilasciati relativi alla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1 sono revocati su istanza delle pubbliche amministrazioni competenti.